Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Statuto

Statuto dell'Associazione “Circolo A.R.C.I. - San Lazzaro di Savena APS”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SCOPO 

Ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base agli art. 36 e segg. C.C. è costituito con sede in San Lazzaro di Savena – Via Bellaria, 7 presso “Comune di San Lazzaro di Savena – Parco della Resistenza” – un’Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione di “Associazione Circolo A.R.C.I. San Lazzaro di Savena APS”.

Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L’Associazione non persegue alcuna finalità di lucro, non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. È iscritta con det. n.  501 del 11/06/2009 nell’elenco delle Associazioni di Promozione Sociale del comune di San Lazzaro di Savena.

Art. 2- ADESIONE                     

L’“Associazione Circolo Arci S. Lazzaro APS” aderisce all’Associazione e rete associativa “ARCI APS”, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa. L’Associazione ha carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.

Art. 3 – FINALITA’ E ATTIVITA’ SVOLTE

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità.

Sono attività prioritarie dell’Associazione dirette agli associati, loro famigliari e terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del Codice del Terzo Settore:
1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
2. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
3. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
4. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
5. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
6. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
7. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per il raggiungimento di tali attività l’Associazione si pone l’obiettivo di:

Essere strumento di lotta per la crescita democratica del Paese e per la conquista di migliori condizioni politiche, culturali e sociali da parte dei cittadini.

Essa opera mediante iniziative culturali, ricreative e sportive, gestite dai cittadini in alternativa all’industria culturale speculativa, è attivamente impegnata nella lotta contro il fascismo, il razzismo, la violenza, l’emarginazione e la solitudine indotta, in qualsiasi maniera e ovunque essi si manifestino.

Avanzare proposte all’Ente pubblico e partecipare attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per un’adeguata politica del territorio e dell’ambiente, per l’utilizzazione e la gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, ricreative, posti in essere dall’Ente locale.

L’Associazione può svolgere, all’interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all’attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall’art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE

L’associazione provvede:

– a raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’Associazione e a favorire il suo sviluppo

– a dare la propria adesione a quelle associazioni o enti che possono favorire il conseguimento dei propri fini sociali.

L’Associazione potrà svolgere qualunque attività, anche di carattere commerciale, secondaria e strumentale, rispetto alle attività di cui all’art.3, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali purché direttamente gestita e in linea con gli scopi fissati dal presente statuto.

Nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

Art. 5 – VOLONTARI

L’Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione.

Art. 6 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori possono essere soci nei modi e termini previsti dalla legge 

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7 – REQUISITI E MODALITA’ DI ADESIONE

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al consiglio direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;

dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 8 – ORGANO DECISONALE PER TESSERAMENTO SOCI

 

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti.

Al momento della domanda l’associato potrà rilasciare autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dallo statuto e l’assenza di motivi ostativi all’accoglimento della stessa, assumendone ogni responsabilità. A seguito dell’autocertificazione, salva sempre la decisione del Consiglio Direttivo, all’iscritto potrà essere rilasciata tessera ARCI – APS e lo stesso potrà essere ammesso a frequentare e ad accedere ai locali dell’Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi e annotare il loro nominativo nel libro Soci.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all’interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’organo di garanzia dell’associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all’Assemblea dei Soci.

Il mancato rinnovo della tessera comporta l’automatica cancellazione senza ulteriori formalità del socio ed il divieto di frequentare i locali dell’Associazione.

Art. 9 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa.

Hanno inoltre diritto di frequentare l’Associazione:

– i soci di Associazione e rete associativa ARCI-APS – UISP purché in possesso della tessera associativa e in regola con i rinnovi annuali.

I soci ARCI-APS – UISP debbono attenersi alle limitazioni stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

La frequentazione nei locali dell’Associazione può essere temporaneamente impedita ai soci che arrechino disturbo agli altri o appaiano in condizioni di precaria lucidità o in stato di ubriachezza.

I soci hanno diritto a visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 10 – DOVERI DEI SOCI

 I soci sono tenuti:

al pagamento della quota associativa;

all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

 

Art. 11 – PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La decadenza del socio può avvenire per:

decesso;

dimissioni;

mancato rinnovo della quota associativa;

espulsione o radiazione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera.

Art. 12 – SANZIONI

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

  1. ammonizione scritta;
  2. espulsione o radiazione;

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

  1. a) quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute all’Associazione;
  2. b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
  3. c) quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.

 

Le radiazioni e le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali dell’Associazione e partecipare alle sue iniziative. Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione. L’inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio Direttivo di denunciare l’intruso per violazione di domicilio.

I soci radiati potranno ricorrere contro il provvedimento al Consiglio dei Garanti del Comitato Territoriale di riferimento. Il Consiglio Direttivo dovrà ottemperare alle decisioni del Collegio dei Garanti.

In caso di contrasto decide in via definitiva l’Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

 

Art. 13 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione.

I proventi sono costituiti:
a) dalle quote di iscrizione;
b) dai contributi associativi;
c) dai contributi di Enti o privati;
d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
f) da proventi derivanti dalle attività e dalla somministrazione ai soci di alimenti e bevande;
g) da entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L’associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale; dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri; dalla relazione di missione che illustra, le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente, e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione. L’Assemblea approva il bilancio entro il 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque in tempo utile per far depositare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Art. 15 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l’attività sociale e per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, per l’acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti e/o a fondo di riserva.

È fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

 Art. 16 – ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge.

Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’incarico.

Art. 17 – ELEZIONI E CARICHE SOCIALI

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.

I soci hanno diritto a partecipare ad esprimere, se maggiorenne, il proprio voto a partire dall’acquisizione della qualifica di associato/a in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezioni degli organi direttivi dell’Associazione e all’approvazione dei rendiconti annuali. Per gli/le associati/e minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli/le stessi/e anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai/lle loro esercenti la responsabilità genitoriale.

Ogni associato dispone di un solo voto (NO deleghe).

Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni dell’Associazione che abbiano maturato almeno due mesi di iscrizione o gruppi di candidati precostituiti purché siano soci maggiorenni dell’Associazione e che abbiano maturato almeno due mesi di iscrizione e che si mantenga un rapporto di giusto equilibrio nella conformazione del nuovo Consiglio. La Commissione Elettorale, appositamente nominata dall’Assemblea dei Soci, stabilirà se la competizione avverrà fra gruppi precostituiti oppure fra candidati singoli, facendosi garante della competizione e dello spirito democratico che regola l’Associazione.

Art. 18 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’assemblea può essere convocata in via straordinaria

tutte le volte che il consiglio lo reputi necessario;

per eleggere la commissione elettorale, qualora le elezioni siano convocate in via straordinaria;

allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci.

L’assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L’assemblea è convocata o con avviso esposto presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata o con avviso scritto, anche mediante posta elettronica, da inviare ad ogni socio.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l’ora dell’assemblea e l’ordine del giorno.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, con delega scritta come da art. 24 del D.Lgs n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) anche in calce all’avviso di convocazione.

 

Art. 19 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

È compito dell’Assemblea ordinaria:

eleggere la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;

eleggere e revoca i componenti degli organi sociali;

approvare il bilancio preventivo e consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;

approvare gli stanziamenti per le iniziative previste dal presente statuto;

deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

approva per alzata di mano;

nominare e revocare l’organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;

approvare i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

deliberare sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall’art. 21.

deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 20 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL’ASSEMBLEA

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione dovrà avere luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.

Art. 21 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI SPECIALI MATERIE

Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un’Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

 

Art. 22 – DELIBERE ASSEMBLEARI

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell’assemblea a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 23 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione previsto dall’art. 26 del CTS, eletto dall’Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza) e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da consiglieri eletti fra i soci:

minimo 7 e massimo 15;

il numero dei consiglieri da eleggere e il numero di preferenze da esprimere, vengono stabilite dal consiglio uscente in accordo con la commissione elettorale;

i suoi membri sono rieleggibili;

non è consentita la presenza in consiglio a più di un familiare o a parentele di 1° e 2° grado.

Art. 24 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo e il Cassiere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario compongono la Presidenza.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade.

Art. 25 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni trenta giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Dopo tre assenze consecutive ingiustificate, il consigliere assente viene considerato dimissionario.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

 Art. 26 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 Il Consiglio Direttivo deve:

redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;

curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

 – redigere i bilanci nei modi previsti dalla normativa di legge;

compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’assemblea;

stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;

individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell’assemblea dei soci.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissione di lavoro da esso nominati.

Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo per problemi inerenti alla propria attività.

Art. 27 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
b) convocare e presiedere l’Assemblea;
c) sottoscrivere gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, previa delibera del Consiglio direttivo, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti,
e) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
f) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
g) nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

La carica di Presidente si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.23, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.11 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati nel presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente.

Art. 28 -ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di controllo, anche monocratico, è eletto al ricorre dei requisiti previsti dal codice del Terzo settore. L’Organo di controllo, quando è eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del codice del terzo settore.

Nei casi previsti dal codice del terzo settore, l’Organo di controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

–  esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

–  verifica se il bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture siano conformi alle norme che lo disciplinano;

– esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d’esercizio, ovvero sul rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;

– verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

 

Art. 29 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a)  il libro degli associati;
b)  il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Art. 30- SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere deliberata dall’Assemblea convocata in via straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in un’assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci, con il voto dei ¾ dei soci presenti.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori, anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di estinzione o di scioglimento del Circolo/Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 31 – PRIVACY

I dati personali degli associati o di coloro che hanno contatti regolari con l’Associazione (clienti, fornitori, collaboratori esterni, ecc.) sono trattati esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di legge o contrattuali derivanti dall’adesione all’associazione o dai rapporti a  voi cosa cercarevario titolo instaurati con essa, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n.101/2018  “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale” e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,

Art. 32 – NORMA DI RINVIO

 Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno decide l’Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

 ==============  ******  ==============

 San Lazzaro di Savena, 25 maggio 2022